In questo periodo, alcuni cittadini hanno ricevuto una missiva da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale viene contestata la violazione dell’art. 49, 5 co., Dlgs n. 231/07, così come modificato ed integrato dal Dlgs n. 90/2017.
Il predetto articolo prevede che gli assegni bancari e postali emessi per importi superiori o pari ad euro 1.000,00 devono contenere la clausola di non trasferibilità.
In mancanza, verrà comminata, sia al soggetto che ha emesso l’assegno, sia al soggetto che l’ha portato all’incasso, una sanzione amministrativa da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 50.000,00.
Dunque, a chi emette o incassa un assegno trasferibile viene dapprima notificato un provvedimento, con il quale viene preannunciata la contestazione dell’infrazione e viene presentata la possibilità di versare un importo inferiore in luogo alla sanzione.
Aderendo all’oblazione (pagando € 6.000,00), infatti, non si dà corso al procedimento sanzionatorio e la procedura si estingue.
In alternativa, il trasgressore può depositare una memoria nella quale può chiedere l’applicazione della sanzione amministrativa ai minimi edittali (quindi soli € 3.000,00).
La sanzione viene comminata anche se l’operazione, sottesa al pagamento con assegno trasferibile, è perfettamente lecita; come nel caso in cui l’assegno, staccato da un libretto di assegni conservato da tempo nel cassetto, sia stato utilizzato per pagare l’attività professionale di un Notaio svolta a seguito di compravendita immobiliare.
Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini titolari dello Studio Legale Lambrate precisano che “una modifica della disciplina è oggi al vaglio del Parlamento. La proposta di modifica prevede una mitigazione del trattamento sanzionatorio, troppo gravoso per i cittadini onesti, ma incorsi in una mera dimenticanza”.
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