Come è noto, il figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente ha diritto a percepire il mantenimento dal genitore non collocatario.
Il contributo di mantenimento del figlio statuito quando questo era minorenne, non decade, infatti, con il raggiungimento della maggiore età.
Il genitore obbligato può chiedere, in qualunque tempo, una modifica dell’importo dovuto a titolo di contributo di mantenimento, oppure la sua revoca, nell’ipotesi di rilevante e postuma modifica dei presupposti che hanno determinato il predetto obbligo.
Di recente, la suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso nel quale il genitore si è rivolto al Tribunale richiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento in favore nel figlio ultratrentenne, inoccupato, che aveva frequentato l’Università per quattordici anni, conseguendo però solo un esame.
Sul punto, nell’Ordinanza n. 19955 del 19 luglio 2024 gli Ermellini hanno precisato che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Sul figlio grava, dunque, l’onere di provare la mancanza di indipendenza economica e, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, la prova di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica e di aver compiuto seri tentativi di collocarsi utilmente nel mondo del lavoro.
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