L’art. 476 Cod. Civ. prevede che accettazione dell’eredità possa essere tacita.
L’accettazione dell’eredità è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L’accettazione tacita si compone, quindi, di due elementi: un elemento oggettivo che riguarda la condotta del chiamato, la quale, per come si manifesta esteriormente, deve presupporre l’assunzione della qualità di erede, (atto che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede) e un elemento soggettivo consistente nella valutazione della volontà del chiamato (atto che presuppone la volontà di accettare).
Sul punto, l’Avvocato Alessandra Giordano e l’Avvocato Elena Laura Bini, segnalano la pronuncia resa dalla Corte d’Appello di Milano, sez. II del 23 marzo 2022 n. 974, nella quale si legge “La disposizione di cui all’art. 476 Cod. Civ. pone come condizione dell’accettazione tacita dell’eredità il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che un soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede. Gli atti a cui la norma citata fa riferimento devono integrare gli estremi di atti gestori incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità e non altrimenti giustificabili se non in relazione alla qualità di erede e che tali atti debbono essere analizzati in relazione al complessivo comportamento dei presunti eredi“.
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