Può accadere che, dopo l’acquisto di un immobile, si scopra l’esista di un debito condominiale pregresso riguardate passate gestioni, ripartito dall’amministratore di condominio, secondo i propri millesimi.
La situazione rappresentata sopra può verificarsi nell’ipotesi, ad esempio, in cui l’Amministratore di Condominio non abbia in precedenza considerato il debito o lo abbia riportato, da un esercizio condominiale ad un altro, senza mai ripartirlo e metterlo in pagamento.
Spesso il debito passato può essere derivato da un condomino, rimasto insolvente. Sicché se il debito diventa inesigibile, per impossibilità del debitore incapiente di soddisfare la pretese creditoria, l’Amministratore inizia a porsi il problema di ripartirlo.
In questa circostanza, il nuovo condomino può esimersi dall’onorare il debito pregresso?
Ai sensi dell’art. 63 disp. attu. Cod. Civ. il nuovo condomino risponde, con vincolo di solidarietà, con il venditore, per le spese condominiali dell’anno dell’acquisto e di quello precedente ad esso.
Pertanto, se il debito condominiale è sorto prima dell’anno precedente all’acquisto non può essere imputato al nuovo condomino.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che una corretta disamina della situazione richiede la verifica del momento in cui è sorto il debito, l’analisi del relativo verbale di assemblea e del bilancio afferente per poter verificare l’esatta ripartizione della spesa.
Bisogna altresì verificare se vi sono ancora i termini per l’impugnativa della delibera e per opporsi alla spesa.
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