Con l’acquisto di un immobile può capitare al nuovo condomino di vedersi addebitate spese condominiali di precedenti gestioni.
Questa situazione può derivare dal fatto che l’Amministratore di Condominio possa aver riportato, da un esercizio condominiale ad un altro, un debito pregresso.
Tanto, può accadere se pure in contrasto con i principi basilari della contabilità condominiale.
Ebbene, ai sensi dell’art. 63 disp. attu. Cod. Civ. il nuovo condomino può rispondere, con vincolo di solidarietà con il venditore, per le spese condominiali dell’anno dell’acquisto e di quello precedente allo stesso.
Sicché eventuali debiti vetusti, afferenti a passate gestioni condominiali, oltre l’anno precedente all’acquisto da parte del nuovo condomino, gravano sulla composizione condominiale in cui è sorto il debito.
Non può essere obbligato chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l’obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali
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