Il testamento rinvenuto può risultare affetto da una serie di vizi che possono determinarne la sua invalidità.
Il testamento, infatti, se non rispetta determinati requisiti di forma e/o di contenuto potrebbe essere nullo o annullabile.
La differenza è sostanziale: nell’ipotesi di testamento nullo, le volontà ivi contenute non producono effetti e, pertanto, la successione viene regolata dalla legge (come se non vi fosse un testamento). Per contro, in caso di testamento annullabile, le volontà testamentarie producono effetti fino a quando non interviene una sentenza che annulla le disposizioni testamentarie.
Il testamento è nullo quando è contrario a norme imperative, oppure quando è predisposto per perseguire un motivo illecito, se questo è l’unico motivo per il quale il de cuius si è determinato a testare.
Per quanto riguarda i requisiti di forma, il testamento olografo è nullo quando manca la firma, oppure se c’è ma è stata falsificata.
Per quanto riguarda i vizi che rendono annullabile il testamento, tra questi si ricorda l’incapacità di disporre per testamento, fattispecie che si realizza quando chi ha redatto il testamento era in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che “nella maggior parte dei casi si tratta di incapacità naturale del testatore, non essendoci un accertamento giudiziale che attesta l’assenza della capacità di intende e di volere. L’incapacità naturale del testatore deve essere provata da chi vuol far valere il vizio e ricorre quando il soggetto risulta privo in modo assoluto della coscienza del significato dei propri atti o di autodeterminarsi”.
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