Il regime della comunione legale dei beni si applica a tutti i rapporti matrimoniali per i quali i coniugi non hanno scelto un regime diverso (separazione dei beni o altra convenzione matrimoniale).
Il regime della comunione legale dei beni ha la funzione di tutelare la famiglia, attribuendo ai coniugi uguali poteri di cogestione dei beni acquistati in costanza di matrimonio, con l’effetto che tutti gli acquisiti effettuati dai coniugi durante il matrimonio ricadono in comunione.
Tra le domande più ricorrenti in tema di comunione legale dei beni vi è sicuramente la richiesta di chiarire quali beni entrano nella comunione legale e quali no.
In generale, si può affermare che i diritti e i crediti sorti dopo la celebrazione del matrimonio entrano nella comunione legale.
Restano esclusi dalla comunione legale, invece, i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno, i beni personali e quelli acquistati per l’esercizio della professione, a meno che non siano destinati all’azienda in comunione, i beni acquisiti per successione o donazione.
Cosa si intende per beni personali che non ricadono in comunione legale?
Si tratta dei beni acquistati da uno dei coniugi durante il matrimonio per il suo uso strettamente personale quindi, per esempio, il vestiario e gli accessori, beni utilizzati per interessi, hobby e svaghi personali.
Al fine di valutare se un bene è personale è opportuno far riferimento alla finalità del suo acquisto e non al suo valore. Tuttavia, è bene segnalare che vi sono pronunce giurisprudenziali che ritengono ricadere nella comunione legale dei coniugi anche i beni acquistati che, per le loro particolari caratteristiche intrinseche, possono essere considerati alla stregua di un investimento, si pensi ad esempio ad un gioiello di rilevante valore economico.
Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, avvocati dello Studio Legale Lambrate
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