Tra le attività più piacevoli da frequentare in vacanza c’è l’equitazione. Sono molti i maneggi che in zone turistiche offrono la possibilità di trascorrere ai turisti diverse ore a cavallo in zone boschive o in riva al mare.
Orbene, come comportarsi in caso di caduta da cavallo?
Può accadere, infatti, che durante una di queste passeggiate, il cavallo inizi violentemente a sgroppare, facendo cadere a terra il malcapitato turista.
Anzitutto è bene sapere che l’equitazione è un’attività pericolosa soprattutto quando si tratta di persone non esperte.
La Giurisprudenza è granitica nel ritenere che: “l’attività svolta presso un maneggio è da quantificare come pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 Cod. Civ., quando si verta in tema di danni conseguenti ad esercitazioni di un principiante non in grado di governare le imprevedibili reazioni dell’animale”.
Trattandosi di attività pericolosa, il gestore del maneggio risponde dei danni occorsi agli allievi ai sensi dell’art. 2050 Cod. Civ. che recita: “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quindi, il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, quindi che i danni patiti siano diretta conseguenza della caduta da cavallo.
Il gestore del maneggio, per parte sua, per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare il caso fortuito, ovvero che la caduta è dipesa da un fattore esterno e del tutto imprevedibile.
Contatti
Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02/39562550 o inviando un’email all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it. Visita anche www.studiolegalelambrate.it, nella sezione news giuridiche sono disponibili articoli informativi sulle ultime novità giurisprudenziali.
