È noto a tutti che il genitore non collocatario ha l’obbligo di concorrere al mantenimento dei propri figli fino a quando questi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica.
La predetta condizione prescinde dal raggiungimento della maggiore età del figlio. Infatti, l’art. 337 septies Cod. Civ. prevede che il Giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ovviamente, il figlio maggiorenne deve essere meritevole, ovvero non deve aver raggiunto l’indipendenza economica per sua colpa. Si pensi, ad esempio ad un figlio che rifiuta ogni impiego lavorativo.
Più complessa è la situazione di un figlio maggiorenne che ha svolto attività lavorativa a tempo determinato. In altri termini, il figlio maggiorenne con contratto a tempo determinato ha raggiunto l’autosufficienza economica?
La Giurisprudenza ritiene che lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, anche se prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell’interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica).
Il diritto alla corresponsione dell’assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle sue capacità e alle condizioni economiche e sociali dei genitori, così da consentire al medesimo una propria autonomia economica.
Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, Avvocati titolari dello Studio Legale Lambrate
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