Come è noto, chiunque può disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere redigendo un testamento all’interno delle proprie mura domestiche (c.d. testamento olografo).
Il testamento rappresenta l’unico tipo negoziale con il quale una persona può disporre dei propri interessi per il tempo della sua morte.
La legge prevede che il testamento olografo debba soddisfare determinati requisiti formali: deve essere redatto integralmente a mano dal testatore (quindi non a computer), deve contenere la data (giorno mese e anno) e deve essere, ovviamente, firmato dal testatore.
Sul punto, di recente la Giurisprudenza è stata chiamata a rispondere se il testamento scritto in stampatello può essere affetto da nullità.
L’abitualità e la normalità del carattere grafico impiegato per scrivere non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo. Per l’effetto, l’impiego dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di detta autenticità”.
Suprema Corte di Cassazione, Ordinanza n. 42124 del 31 dicembre 2021Il fatto stesso che si è in presenza di un testamento redatto in stampatello non lo rende automaticamente nullo. Il problema, però, si sposta su un piano differente ovvero quello probatorio. In effetti, può risultare più difficile provarne l’autenticità ovvero che sia stato scritto effettivamente dal testatore.
Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, titolari dello Studio Legale Lambrate
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