Può accadere, infatti, che seppur i coniugi abbiano scelto il regime di separazione dei beni, abbiano un conto cointestato nel quale facciano confluire del denaro proprio. L’altro coniuge ne diviene proprietario?
Anzitutto, per rispondere correttamente a quesito, è necessario verificare se i coniugi abbiano scelto il regime della comunione o della separazione dei beni.
Oggigiorno, è certamente più comune la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
La normativa in tema di separazione dei beni in ambito matrimoniale prevede che tutti gli acquisti effettuati in costanza di matrimonio restano di proprietà di chi ne ha sostenuto la relativa spesa.
Dunque, nel caso in cui uno dei coniugi acquisti un immobile, quest’ultimo ne sarebbe unico proprietario.
In caso di separazione, a differenza di ciò che accade in regime di comunione dei beni, l’immobile, dunque, resta di proprietà del relativo titolare.
Se l’immobile acquistato dal coniuge viene venduto e i proventi della vendita vengono depositati presso un conto corrente comune intestato ad entrambi i coniugi, queste somme sono da considerarsi di proprietà di entrambi i coniugi?
Per quanto attiene alle somme ricavate dalla vendita di un bene di esclusiva proprietà di uno dei coniugi, gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini segnalano che recentemente la Giurisprudenza ha precisato che “il corrispettivo della vendita, seppur versato su un conto corrente in comunione con il coniuge, qualora si dimostri che le somme non sono state versate a titolo di donazione ma abbiano diversa natura giuridica, non si applica la regola della contitolari del denaro versato su un conto corrente cointestato” (Tribunale Roma Sez. XVII, Sent., 17-05-2021).
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