Molte coppie, dopo aver contratto matrimonio, decidono di acquistare insieme la casa dove creare la loro famiglia.
L’immobile acquistato in comproprietà dai coniugi viene dunque adibito a casa familiare. C’è da chiedersi, però, quale sorte spetti all’immobile in discorso in caso di separazione personale dei coniugi. Tanto, posto che entrambi i coniugi vantano un diritto di proprietà su quell’immobile.
In presenza di figli minori o non economicamente autosufficienti, l’immobile verrà assegnato al coniuge presso il quale saranno collocati i figli. Il genitore non affidatario, quindi, non avrà diritto di godere l’immobile almeno fino al raggiungimento della maggiore età dei figli e della loro indipendenza economica.
L’assegnazione della casa familiare non preclude, in ogni caso, il diritto di ciascun coniuge chiedere lo scioglimento della comunione.
Lo scioglimento, infatti, può avvenire mediante la vendita a terzi dell’immobile oppure mediante l’attribuzione dell’intero immobile ad un coniuge (di norma a richiederlo è il coniuge affidatario), mediante conguaglio pecuniario in favore dell’ex coniuge.
Per quanto attiene proprio al conguaglio, spiegano gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, parte della Giurisprudenza ritiene che questo non debba tener conto del vincolo di assegnazione della casa familiare, pertanto, che il coniuge affidatario debba versare esattamente la metà del valore dell’immobile. Per contro, vi è un orientamento giurisprudenziale differente che afferma, appunto, che si debba tenga conto di tale vincolo poiché l’assegnazione, in ogni caso, comporta un deprezzamento del valore dell’immobile. La questione, di enorme portata pratica, è stata rimessa alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale dovrà dare una risposta definitiva.
Lo Studio Legale Lambrate effettua esami e valutazione del singolo caso concreto.
Contatti:
per informazioni e approfondimenti telefonare al numero 02/39562550 o scrivere a info@studiolegalelambrate.it.
