L’acquisto di un immobile spesso avviene per il tramite di un’opera di intermediazione immobiliare svolta da un agente immobiliare.
L’opera di intermediazione immobiliare svolta dall’agente immobiliare viene retribuita pattuendo una provvigione che viene concordata, per la parte primittente venditrice, al momento dell’affidamento dell’incarico e, per parte promissaria acquirente, al momento della sottoscrizione della proposta irrevocabile d’acquisto.
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui tra le parti che si siano avvalse della sua opera sia validamente costituito un vincolo giuridico, come il contratto preliminare, che consenta a ciascuna di agire per l’esecuzione del contratto.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (da ultimo Cass. Civ. ordinanza del 5 novembre 2021 n. 32066).
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che “il mediatore, quindi, non ha diritto alla provvigione quando le parti non hanno raggiunto un accordo definitivo sugli elementi essenziali dell’accordo definitivo. Ciò accade quando le parti hanno sottoscritto delle mere minute e puntuazioni, quindi hanno sottoscritto dei documenti che contengono solo intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi o che predispongano un accordo negoziale in funzione preparatoria dello stesso”.
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