Con l’avanzare dell’età la lucidità e le capacità di autodeterminazione di una persona possono subire compromissioni.
Spesso si apprende la notizia di anziani che vengono raggirati da persone che, approfittando di una situazione di vulnerabilità, riescono a farsi elargire importanti somme di denaro.
Oltre alla tutela penale, il Codice Civile prevede un importante strumento di tutela: l’amministrazione di sostegno.
Si tratta di un istituto previsto all’art. 404 cod. civ. che ha natura assistenziale.
La misura dell’amministrazione di sostegno può essere applicata in tutte quelle situazioni nelle quali una persona è affetta da una infermità oppure da una menomazione fisica o psichica che comporta una, anche solo parziale e temporanea, compromissione della capacità di provvedere ai propri interessi.
Si rivolge, quindi, a soggetti che non sono in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali.
A tal proposito, molti si domandano se per l’applicazione di tale misura sia necessario il consenso da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
Se il soggetto che richiede l’amministrazione di sostegno non è il futuro beneficiario, quest’ultimo dovrà essere obbligatoriamente sentito dal Tribunale il quale potrà decidere di nominare un amministratore di sostegno anche in assenza di suo consenso.
Chiaramente è necessario illustrare con estrema precisione, depositando copiosa documentazione medica, le condizioni psico-fisiche del futuro amministrato che giustificano l’apertura di una procedura di amministrazione di sostegno perché è questo il requisito oggettivo richiesto dall’art. 404 Cod. Civ. ed è questa la valutazione che viene effettuata dal Tribunale.
Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, Avvocati dello Studio Legale Lambrate
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