Alla compravendita di immobili in costruzione, si applica il Decreto Legislativo n. 122/2005, così rubricato “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”, oltreché le norme del Codice Civile.
La predetta normativa, all’art. 2, prevede che il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto, a rilasciare e a consegnare all’acquirente una fidejussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere.
La fidejussione in discorso è una garanzia prevista per l’acquirente, in caso di crisi del costruttore.
L’art. 6 poi del Decreto Legislativo n. 122/2005, rubricato “contenuto del contratto preliminare”, statuisce poi che il contratto preliminare deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
La normativa in discorso prevede altresì il contenuto necessario del contratto preliminare.
Tra le tante, il contratto preliminare deve contenere gli estremi di eventuali atti d’obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l’elencazione dei vincoli previsti, nonché gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione.
Come pure, il compromesso deve contenere le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti.
Devono essere indicati nel contratto i termini massimi di esecuzione della costruzione, le varie fasi di lavorazione, il prezzo e le modalità per il suo pagamento.Inoltre, il preliminare dovrà contenere l’indicazione dell’eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli.
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