Che cosa prevede il beneficio prima casa?
L’art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte Prima, allegata al DPR 26/04/1986, n. 131 prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso relativi ad immobili (ad esempio la compravendita immobiliare) siano soggetti ad un’aliquota del 9%.
Il beneficio prima casa consiste in uno “sconto” dell’aliquota al 2%, anziché al 9%.
Il cittadino ha il diritto di acquistare un immobile con l’agevolazione fiscale se l’immobile viene adibito a casa di abitazione e non si tratta di un immobile di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9).
Per ottenere il beneficio l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza.
L’acquirente deve, a pena di decadenza, inserire nell’atto di rogito la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dove è ubicato l’immobile. Diversamente, appunto, non potrà usufruire del beneficio fiscale.
Per poter usufruire del beneficio, poi, l’acquirente non deve essere titolare (anche di una piccola quota) o anche in comunione legale con il coniuge di alcun diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni fiscali.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che «se l’immobile acquistato con il beneficio prima casa viene alienato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, il contribuente dovrà corrispondere le imposte a “prezzo pieno”, la sovrattassa pari al 30% e gli interessi di mora».
Per questa ragione, in caso di vendita infraquinquennale è necessario acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con il beneficio prima casa.
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