Quando il promissario acquirente si accinge ad acquistare un immobile comunemente sa che potrà pretendere il doppio della caparra versata se il venditore risulterà inadempiente.
Non è sempre così: il diritto in questione sorge al verificarsi di determinate condizioni. Quali sono i presupposti richiesti dalla Legge per esercitare il diritto a richiedere il doppio della caparra confirmatoria?
Il presupposto per il diritto al doppio della caparra confirmatoria è il grave inadempimento.
L’esempio più frequente è quello in cui le parti non addivengono, per esclusiva responsabilità del venditore, a rogito entro il termine promesso. Non è sufficiente che sia spirato il termine per esercitare il diritto a richiedere il doppio della caparra confirmatoria.
In effetti (salvo che il termine del rogito non sia pattuito come termine essenziale), occorrerà anzitutto il verificarsi di un grave inadempimento.
L’inadempimento della parte venditrice deve essere colpevole e non di scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente.
Sicché se parte venditrice non rispetta il termine per il rogito fissato nel contratto preliminare di compravendita, la parte acquirente dovrà dapprima inviare una diffida ad adempiere in un congruo termine ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ.
Spirato anche detto termine, la parte acquirente potrà si recedere dal contratto preliminare di compravendita e chiedere il doppio della caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385, secondo comma, Cod. Civ..
Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, avvocati dello Studio Legale Lambrate
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