Alla morte di un proprio caro un erede può scoprire che il de cuius in vita ha sottoscritto una polizza vita in favore di una persona che non ha alcun diritto successorio.
Quando un erede scopre l’esistenza di una polizza vita nella quale è designato come beneficiario un altro soggetto la prima domanda che sorge spontanea è la seguente: l’indennizzo spettante al beneficiario della polizza rientra nel patrimonio ereditario?
Anzitutto, è bene precisare che la polizza vita è un contratto a favore di un terzo che, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Il beneficiario della polizza vita acquista il diritto all’indennità iure proprio (ossia per diritto proprio) in forza di un contratto stipulato in vita dal de cuius.
La designazione del beneficiario può essere fatta al momento della sottoscrizione del contratto oppure successivamente con apposita dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore oppure per testamento.
Ai sensi dell’art. 1920 Cod. Civ., la disciplina della polizza vita è sottratta alle regole successorie.
Questo significa che il patrimonio ereditario non può comprendere l’indennizzo assicurativo liquidato per la polizza vita al beneficiario.
Se l’indennizzo della polizza vita non rientra nel patrimonio ereditario, l’erede deve sapere che il premio (o i premi) versato dall’assicurato invece soggiaciono alle regole successorie.
In tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, infatti, sono fatte salve le norme sulla riduzione e collazione in relazione proprio ai premi pagati dal contraente.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini
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