Già in precedenza abbiamo deciso di approfondire il tema degli assegni trasferibili ovvero degli assegni vecchi che non hanno già stampata la scritta “non trasferibile”. Si tratta di una Legge ai più ignota che, però, è particolarmente afflittiva.
Il tema è questo: per il trasferimento di somme di importo superiore a 1.000,00 euro gli assegni devono contenere la dicitura non trasferibile. Diversamente, si commette un illecito amministrativo che comporta l’elevazione di una sanzione.
Ciò a prescindere che il soggetto sia incorso in una mera svista e del tutto in buona fede, si sia dimenticato di inserire la menzionata dicitura.
In questo articolo vorremmo approfondire un ultimo aspetto: cosa può fare il cittadino dopo la notifica del decreto sanzionatorio che commina la sanzione?
Il cittadino può optare per diverse strade: promuovere ricorso avverso il decreto sanzionatorio oppure, in alternativa, presentare istanza di riduzione o di rateizzazione della sanzione. Questa seconda opzione è ammessa solo se il cittadino non si è già avvalso nei cinque anni precedenti della predetta facoltà.
La riduzione ammessa è pari ad un terzo della sanzione irrogata.
La scelta deve essere intrapresa nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del Decreto sanzionatorio. Decorso tale termine senza che il cittadino abbia depositato ricorso o, in alternativa, abbia richiesto l’applicazione della sanzione in misura ridotta, il Ministero dell’Economia e delle Finanze procederà per il recupero del credito ormai cristallizzato.
Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, avvocati titolari dello Studio Legale Lambrate
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