È noto che per evitare che il proprio patrimonio venga attribuito secondo le norme relative alla successione legittima ex art. 567 Cod. Civ., anziché secondo la propria volontà, bisognerà fare testamento.
La forma più economica e pratica per testare è quella del testamento olografo. Siffatto testamento deve essere redatto, sottoscritto e datato di pugno dal testatore.
Detto testamento può essere conservato tra le mura domestiche o presso una persona di fiducia.
Il primo elemento per la validità del testamento olografo è la sua redazione con calligrafia del testatore.
Non può dunque essere redatto al computer oppure sotto dettatura!
La non autenticità di un testamento olografo può essere, infatti, rivelata da una perizia calligrafica.
Il testamento scritto sotto forma di lettera (“Cara moglie”) che faccia riferimento anche a circostanze personali, affettive e familiari, ultronee rispetto alle disposizioni patrimoniali, è invece assolutamente valido.
Il secondo elemento, a pena di invalidità del testamento olografo, è la data. Nel testamento deve essere indicato necessariamente il giorno, il mese e l’anno della scrittura.
Il terzo elemento fondamentale è la sottoscrizione per il tramite di firma autografa del redattore.
Secondo parte della giurisprudenza, il testamento si può concludere con la mera firma “mamma”, “papà”, ma è meglio utilizzare la firma che individua con certezza il testatore.
A prescindere dalla forma di testamento prescelta, il testatore non dovrebbe disporre a suo piacimento dell’intero patrimonio in presenza di eredi legittimari (ad esempio, i figli e/o la moglie).
Il testatore dovrebbe disporre liberamente del suo patrimonio nei limiti della quota disponibile.
Nel testamento potranno poi essere indicate disposizioni di natura patrimoniale e di altro genere, ad esempio, potranno essere indicate le modalità prescelte per la propria sepoltura.
In qualunque momento il testatore potrà modificare il proprio testamento per il tramite di un nuovo testamento, con cui potrà espressamente revocare in tutto o in parte il testamento precedente.
In mancanza di una revoca espressa del precedente testamento, il contenuto dell’ultimo testamento prevale sul contenuto del testamento precedente solo per le disposizioni incompatibili.
Può essere poi utile anche precisare la motivazione di una determinata attribuzione testamentaria. Ad esempio, se non si hanno eredi legittimari e si intende lasciare tutti o parte dei propri beni per desiderio di beneficenza, potrebbe essere utile precisarlo.
L’utilità in discorso risiede nel fatto che in caso di conflitti sul contenuto del testamento, la scrittura testamentaria è soggetta ad interpretazione giudiziaria ai sensi degli artt. 1362 Cod. Civ. e ss.
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