Il testamento è un atto con il quale il testatore esprime le volontà per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Ecco che alla sua morte è opportuno individuare il testamento e dar corso alle ultime volontà ivi contenute.
Può accadere, tuttavia, che la lettura del testamento susciti importanti dubbi interpretativi sul significato da doversi attribuire alle disposizioni testamentarie.
In alcuni casi, a seguito della lettura del testamento, infatti, i chiamati all’eredità potrebbero trovarsi in disaccordo circa l’interpretazione da darsi alle disposizioni testamentarie.
Le norme successorie aiutano a dirimere simili conflitti.
L’art. 588 Cod. Civ., ad esempio, precisa quanto il testatore ha inteso istituire un erede ossia quando abbia questo conferito l’universalità dei beni o parte del suo patrimonio. Le disposizioni, invece, che attribuiscono singoli ed individuati beni, devono interpretarsi come istitutive di legato.
Ciò, precisa il menzionato articolo, a prescindere dall’espressione utilizzata dal testatore.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che “in tema di interpretazione delle disposizioni testamentarie è importante sapere che la giurisprudenza richiama i principi contenuti nell’art. 1362 Cod. Civ. e segg., previsti per l’interpretazione del contratto”.
Così, ad esempio, in materia di interpretazione del testamento è certamente applicabile il principio secondo il quale, in caso di dubbio, è da preferirsi una soluzione interpretativa capace di preservare la validità delle disposizioni di ultima volontà.
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