Chi convola a giuste nozze può scegliere se optare per il regime della comunione legale dei beni o per quello della separazione dei beni.
Sul regime patrimoniale scelto dagli sposi si assistite oggi ad un’importante inversione di tendenza rispetto al passato.
In effetti, stante il forte timore di subire perdite economiche in caso di fallimento del matrimonio, si preferisce optare per il regime di separazione dei beni.
Ma cosa comporti sposarsi in regime di comunione dei beni, per molti non è chiaro.
La comunione dei beni, infatti, non comprende tutti i beni dei coniugi.
L’art. 179 Cod. Civ. stabilisce che non cadono in comunione:
- i beni personali acquistati prima del matrimonio (quindi, la casa acquistata prima di sposarsi non rientra nella comunione dei beni con il coniuge);
- i beni ricevuti per successione o donazione (ad esempio, la casa ereditata o donata dal genitore del coniuge non cade in comunione);
- i beni strumentali alla professione del coniuge (l’immobile utilizzato per la propria professione di medico dentista, ad esempio, non rientra nella comunione dei beni); i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o a titolo di pensione per la perdita della capacità lavorativa (le somme liquidate per un danno patito a seguito di sinistro non rientrano nella comunione dei beni con il proprio marito o moglie).
Inoltre, i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali non cadono in comunione, se all’atto di acquisto se ne faccia espressa dichiarazione.
Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate precisano che “la scelta del regime patrimoniale ha importanti ripercussioni semmai per quanto riguarda i debiti di ciascun coniuge. In effetti, in caso di separazione dei beni, i creditori personali di ciascun coniuge non potranno rivalersi sull’altro!”.
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