Non di rado si apprende la notizia di anziani avvicinati da malintenzionati che ne conquistano la fiducia, onde poi approfittarsene facendosi elargire somme di denaro a titolo di donazioni e regalie varie.
Al fine di tutelare le persone più deboli, è possibile avvalersi dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, meno afflittivo delle loro capacità.
Tale istituto è rivolto, non solo a persone incapaci di provvedere ai propri interessi a causa di infermità (anche parziali o temporanee) o di menomazione fisica o psichica, ma anche agli anziani più in generale.
Ai familiari è data, dunque, la possibilità di ricorrere al Giudice Tutelare al fine di sottoporre ad amministrazione di sostegno il soggetto in difficoltà.
L’amministratore di sostegno ha il compito di aiutare l’amministrato nella cura dei propri interessi e nella gestione del patrimonio, avvalendosi dei poteri attribuiti dal Giudice Tutelare, modulati sulle peculiari esigenze del caso concreto.
Proprio al fine di tutelare il beneficiario, l’art. 412 c.c. consente all’amministratore di sostegno di far annullare gli atti compiuti dallo stesso beneficiario se posti in violazione di norme di legge o delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno.
In concreto, quindi, le donazioni di somme di denaro o di beni disposte a favore di terze persone da un anziano amministrato potranno essere annullate nell’interesse di quest’ultimo su istanza dello stesso amministratore di sostegno.
Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate sottolineano che “l’istituto dell’amministrazione di sostegno può essere un valido strumento, atteso che la sua finalità è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”.
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