Operatività della polizza assicurativa: evitare il rigetto della richiesta risarcitoria è possibile!
Accade che l’Assicurazione, a fronte di una richiesta risarcitoria dell’assicurato e/o danneggiato, rifiuti il risarcimento del danno.
Inutile ricordare come ovviamente è tutto interesse della Compagnia Assicurativa prestare un diniego al risarcimento, opponendo situazioni che non paiono del tutto chiare.
Gran parte di questi rifiuti sono motivati dalla ricezione da parte dell’Assicurazione di una carente richiesta risarcitoria.
Sebbene l’assicurato e/o il danneggiato abbiano tutto il diritto di non avere gli strumenti per redigere una richiesta risarcitoria a regola d’arte.
È necessario, tuttavia, per evitare brutte sorprese e ingiusti rigetti, formulare una domanda risarcitoria corredata da tutti i dati del sinistro, comprese le circostanze e i nomi dei testimoni presenti.
Proprio in ragione della pozione di svantaggio dell’assicurato e/o danneggiato rispetto all’organizzazione qualificata dell’Assicurazione, la Suprema Corte ha più volte ribadito il diritto dell’assicurato e/o danneggiato ad avvalersi di un legale, riconoscendogli il rimborso delle spese legali a carico dell’Assicurazione, anche nella fase stragiudiziale.
Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini sull’argomento segnalano la celebre pronuncia della Suprema Corte, sent. n. 2275/06, secondo cui “il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali”.
