Nell’immediatezza di un incidente stradale, per alcuni è difficile tenere i nervi saldi e procedere alla ricostruzione scritta della dinamica del sinistro, a causa di un comprensibile stato d’agitazione.
In questa situazione può accadere che uno solo dei conducenti, quello meno agitato e più esperto, proceda alla compilazione del modulo di constatazione amichevole (CAI/CID) e, approfittando del nervosismo o inesperienza dell’altro, gli faccia sottoscrivere una dinamica del tutto diversa da quella realmente verificatasi.
A soccorso di una siffatta redazione, è possibile invocare la statuizione della Suprema Corte che ha osservato la libera apprezzabilità delle dichiarazioni trascritte nella constatazione amichevole (Cass. Civ., SS.UU., n. 10311/2006). Più di recente, gli Ermellini (Cass. Civ., n. 12370/2016) hanno precisato che il CAI, sebbene sottoscritto da entrambe le parti, non è vincolante né per il giudice, né per la compagnia assicurativa.
Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Bini dello Studio Legale Lambrate consigliano di ricordarsi sempre di indicare (o verificare che sia stato scritto) nel modulo CAI:
- nel riquadro 14 “osservazioni” eventuali criticità in ordine alla dinamica del sinistro (ad esempio, se l’altro conducente era al telefono) e l’eventuale disaccordo con l’altro conducente sulla dinamica del sinistro;
- el riquadro “n. 5” indicare i nominativi dei testimoni, anche se familiari/passeggeri. Quest’ultima indicazione è assolutamente necessaria, posto che a questi è demandata l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente!
In ogni caso, ciascun conducente può richiedere l’intervento delle Autorità competenti, laddove non voglia procedere alla sottoscrizione del CAI.
È opportuno, in ultimo, ricordare che l’assicurato entro il termine ordinatorio di tre giorni dovrà effettuare la denuncia del sinistro alla propria Assicurazione, allegando la dinamica dell’incidente, nonché l’indicazione delle prove che fondano la propria versione dei fatti.
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