Con il testamento il de cuius può attribuire direttamente i beni in suo possesso ai suoi eredi, evitando di instaurare una comunione ereditaria.
In questi casi si parla di “divisio inter liberos” ai sensi e per gli effetti dell’art. 734 Cod. Civ.
L’articolo 734 Cod. Civ., infatti, attribuendo al testatore la possibilità di dividere i beni ereditari, recita: “Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile”. Con l’apertura del testamento, quindi, i beni assegnati dal testatore risulteranno intestati ai singoli eredi.
Sul punto, la Giurisprudenza ha precisato che “la ‘divisio inter liberos’, regolata dall’art. 734 Cod. Civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l’assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati” (Cass. Civ. Sezione Seconda Sentenza n. 11 maggio 2009 n. 10797).
Non si può dar luogo a divisione se il testatore ha ripartito, nel suo atto di ultima volontà, il suo patrimonio, stante la mancanza di qualsivoglia comunione ereditaria.
Alessandra Giordano e Elena Laura Bini, Avvocati titolari dello Studio Legale Lambrate
Infatti, se il testatore ha assegnato tutti i suoi beni, esaurendo il proprio patrimonio, non potrà procedersi a collazione delle donazioni elargite in vita dal testatore.
Questo significa che la divisione del patrimonio del de cuius effettuata ex art. 734 Cod. Civ. può essere contestata dall’erede solo promuovendo l’azione di riduzione in presenza di lesione della quota di legittima attribuita per Legge ad alcuni eredi.
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