La situazione epidemiologica ha determinato un cambio delle abitudini di vita di molti cittadini.
Dopo il lockdown forzato, si è riaccesa in molti, infatti, la voglia di stare a contatto con la natura, facendo delle escursioni in percorsi segnati.
Può accadere, però, che in occasione di una passeggiata si possa cadere a causa di una buca non segnalata.
Il danno patito può essere risarcito?
L’art. 2051 Cod. Civ. sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che non provi il caso fortuito.
In relazione al precetto normativo richiamato, gli Enti custodi dei parchi, chiamati a rispondere per i danni ivi occorsi, invocano l’impossibilità di esercitare sul parco la custodia, in ragione dell’estensione del parco, al fine di non incorrere in responsabilità.
Sul punto, la Giurisprudenza si è espressa in senso positivo a favore del danneggiato, precisando che “per i parchi naturali, l’oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita” (Cass. Civ. Sez. III, M. 1257/2018).
In relazione al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, l’Ente parco non può sostenere che le estese dimensioni del parco non consentono di custodire il bene in quanto, se il parco ha dei sentieri escursionistici segnati, quindi è destinato a essere visitato dai cittadini, è necessario che questo sia sicuro.
Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, Avvocati titolari dello Studio Legale Lambrate
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