In Europa, soltanto in Italia, Francia e Lussemburgo è consentito alla partoriente di rimanere anonima.
Questa facoltà è stata introdotta per tutelare la salute della donna e del nascituro. Il pregio di questa normativa consiste nel fatto che una donna che non vuole essere riconosciuta potrà comunque partorire in una struttura sanitaria adeguata e garantire al nascituro tutte le cure del caso, evitando le interruzioni di gravidanza e gli abbandoni di neonati.
La Corte Europea dei diritti umani si è espressa negativamente sulla normativa italiana nella misura in cui non prevedeva la possibilità di richiedere alla madre se intendeva reiterare la scelta di rimanere nell’anonimato (espressa al parto).
Così, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28 comma 7 della Legge 4 maggio 1983 proprio per la mancata previsione della possibilità di richiedere in un secondo momento alla madre se intende conservare l’anonimato.
Il figlio nato da parto anonimo ora ha, dunque, ha la possibilità di ricongiungersi con la propria madre biologica se la madre è d’accordo.
La domanda di interpello alla madre deve essere rivolta al Tribunale dei Minorenni competente il quale convocherà la madre biologica con modalità che la tutelino e le garantiscano il suo diritto alla riservatezza.
Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, avvocati dello Studio Legale Lambrate
Contatti:
richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02/39562550 o inviando un’email all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it. Visita anche www.studiolegalelambrate.it, nella sezione news giuridiche sono disponibili articoli informativi sulle ultime novità giurisprudenziali.
