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title: "Codice della strada a Cerro: le norme per guidare i monopattini"
url: "https://quindicinews.it/2026/08/03/codice-della-strada-a-cerro-le-norme-per-guidare-i-monopattini/"
published: "2026-08-03T17:00:53+02:00"
modified: "2026-08-03T08:57:52+02:00"
description: "In vigore le nuove norme per i monopattini elettrici: casco obbligatorio, targa, assicurazione e limiti di velocità. Le regole e le sanzioni previste"
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# Codice della strada a Cerro: le norme per guidare i monopattini

Con l’entrata in vigore della Legge 177/2024 cambiano in modo significativo le regole relative alla circolazione dei monopattini elettrici nel territorio di Cerro al Lambro e sull’intero territorio nazionale. La normativa introduce prescrizioni più stringenti in materia di sicurezza, dispositivi di protezione e regolarizzazione del mezzo.

Le nuove disposizioni mirano a tutelare i conducenti e i pedoni, definendo parametri precisi sia per i mezzi privati sia per quelli utilizzati in modalità di mobilità condivisa.

## Dispositivi obbligatori, età minima e copertura assicurativa

La legge introduce importanti novità per chi si mette alla guida dei dispositivi di mobilità personale:

- Casco protettivo: l’uso diventa obbligatorio per tutti i conducenti, indipendentemente dall’età;
- Età minima: la guida è consentita a partire dai 14 anni (per i minorenni, le sanzioni amministrative ricadono sui genitori);
- Visibilità notturna: nelle ore di scarso illuminamento vige l’obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti;
- Assicurazione e contrassegno: a partire dal 16 luglio 2026 è richiesta la copertura assicurativa RC per tutti i veicoli. Ciascun monopattino deve inoltre esporre sul parafango o sul piantone un contrassegno identificativo di 50×60 mm.

## Limiti di velocità e norme di circolazione

Per quanto riguarda l’utilizzo su strada, i monopattini possono transitare unicamente all’interno delle strade urbane e lungo le piste ciclabili. È fissato il limite massimo di velocità a 20 km/h, che scende a 6 km/h all’interno delle aree pedonali.

È vietata la circolazione sui marciapiedi e su tutte le strade extraurbane. Per quanto concerne il parcheggio, la sosta sui marciapiedi è consentita solo ed esclusivamente in presenza di appositi stalli tracciati che garantiscano un passaggio libero di almeno 1,5 metri per i pedoni e per le persone con disabilità.

## Importo delle sanzioni e casi di confisca

L’impianto sanzionatorio prevede sanzioni amministrative pecuniarie con importi compresi da 50 a 800 euro, commisurati alla gravità della violazione commessa.

Nei casi di infrazione più grave — come l’installazione di un motore termico, l’utilizzo di mezzi con potenza superiore a 1 kW o la contraffazione del contrassegno identificativo — è prevista la misura della confisca immediata del mezzo.
