A seguito della scomparsa di un proprio caro, i parenti superstiti si trovano a dover affrontare diverse questioni, prima tra tutte, entro quale termine devono determinarsi se accettare o rifiutare l’eredità.
Il diritto ad accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione.
Il termine concesso dalla Legge è evidentemente molto ampio e, in alcuni casi, l’inerzia dei chiamati all’eredità, può impedire l’esercizio dei diritti degli altri eredi, oppure può pregiudicare le ragioni creditorie dei creditori del de cuius.
Per tale ragione, l’art. 481 Cod. Civ prevede la possibilità che chiunque vi abbia interesse può chiedere che che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia l’eredità.
Il termine così fissato dal Tribunale competente è un termine finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l’eredità fino all’accettazione del chiamato.
La Giurisprudenza precisa che si tratta di un termine di decadenza; ciò significa che “in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilità di dilazione consentita dall’art. 488, secondo comma, cod. civ. unicamente per la redazione dell’inventario” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 26/03/2012, n. 4849 (rv. 621765)).
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