Se in pendenza di separazione uno dei coniugi preleva degli importi dal conto corrente cointestato, l’altro coniuge può richiederne la restituzione?
In primo luogo è bene precisare che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 Cod. Civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto.
Tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
In altri termini, se il saldo attivo sul conto corrente deriva dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni avanzare diritti su questo (cfr. Cass. 29324/2021).
Ci si è chiesto, dunque, se il solo fatto che il coniuge depositi il denaro nel conto cointestato con l’altro coniuge comporti una donazione indiretta a favore di quest’ultimo.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la possibilità che costituisca donazione indiretta l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito – qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’‘animus donandi’, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass. 9197/2023).
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