La pensione di reversibilità è un trattamento economico di natura previdenziale che viene riconosciuto ad alcuni familiari superstiti del pensionato deceduto.
Il predetto trattamento economico spetta anche all’ex coniuge, anche se separato o divorziato, beneficiario di un assegno di mantenimento o di un assegno divorzile, che in seguito non si è risposato.
Nell’ipotesi in cui il defunto titolare di un trattamento pensionistico ha contratto seconde nozze, la pensione di reversibilità spetta sia all’ex coniuge di prime nozze sia al coniuge superstite.
Come ripartire la pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite?
La Giurisprudenza ha di recente precisato che “in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidariastica dell’istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell’entità dell’assegno divorzile” (ex multis e per tutte Cass. Civ. ordinanza n. 7623 del 9 marzo 2022).
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che “la decisione su come ripartire la pensione di reversibilità è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice pertanto è auspicabile che i due coniugi aventi diritto trovino un accordo su come ripartire la pensione di reversibilità”.
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