La domanda è ricorrente in quanto accade spesso che alla fine di un matrimonio gli ex coniugi intraprendano rispettivamente stabili convivenze di fatto con altri compagni. L’ex coniuge onerato dal versamento dell’assegno divorzile può invocare la sussistenza di una nuova convivenza di fatto dell’ex coniuge per ottenere la revoca dell’assegno?
Anzitutto, è bene precisare che l’assegno di divorzio ha valore assistenziale e perequativo–compensativo. Ciò si significa che ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile il Giudice deve effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti tenuto conto del contributo fornito dall’ex coniuge che lo richiede alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi. Tanto, sia in relazione alla durata del matrimonio che anche all’età dell’ex coniuge che lo richiede.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza del 12 maggio 2022, n. 15249 ha infatti precisato che “all’esigenza di assicurare all’ex coniuge il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare ben può rilevare l’esistenza di una stabile convivenza di fatto da quest’ultimo intrapresa con un soggetto terzo”.
Ne deriva, quindi, che l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto può determinare la revoca dell’assegno di divorzio o una sua revisione, e ciò in ragione del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano.
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