Affrontare una separazione è un momento molto delicato.
Tra le questioni più importanti da affrontare c’è sicuramente la decisione sulle sorti della casa coniugale.
In sede di separazione, infatti, la casa coniugale può essere assegnata al coniuge affidatario dei figli. Ciò, a prescindere dalla titolarità dell’immobile. L’immobile, infatti, può essere di proprietà esclusivamente del coniuge non affidatario, del coniuge affidatario o di entrambi i coniugi.
Ai fini dell’assegnazione della casa coniugale, tale circostanza non rileva proprio in quanto l’assegnazione della casa familiare ha lo scopo di tutelare in via esclusiva i figli e, nell’interesse di questi ultimi, il loro diritto a conservare l’ambiente domestico, evitando traumi ulteriori rispetto a quelli che si generano a causa della separazione personale dei genitori.
Ne deriva, quindi, che l’assegnazione della casa familiare può cessare solo al venir meno dei presupposti che l’hanno determinata.
In specifico, solo con il raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica di tutti i figli può venir meno il diritto all’assegnazione della casa familiare.
Si tratta di un’importante tutela riconosciuta alla prole. Ciò in quanto il diritto derivante dall’assegnazione dell’immobile disposta in sede di separazione è opponibile tanto ai terzi acquirenti quanto all’altro coniuge, precludendo tanto agli uni quanto all’altro, fino al termine di efficacia del provvedimento, di godere dell’immobile.
Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, Avvocati titolari dello Studio Legale Lambrate
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