Uno dei casi più frequenti di sinistro stradale riguarda il tamponamento a catena.
L’orientamento della Suprema Corte, in tema di tamponamento a catena tra i veicoli in movimento, statuisce l’applicazione dell’art. 2054, secondo comma, Cod. Civ. Sicché è presunta la colpa in eguale misura di ciascun veicolo.
Si segnala in merito la pronuncia della Suprema Corte, Sezione Terza, n. 4021 del 19 febbraio 2013.
In tema di tamponamento a catena tra veicoli incolonnati in sosta, l’unico responsabile sarebbe invece il conducente che ha determinato la collisione.
Così, nel caso di veicoli fermi, tamponati da un veicolo sopraggiunto, in astratto si deve ritenere la responsabilità dell’ultimo veicolo.
Ovviamente ogni caso deve essere valutato sulla scorta delle circostanze del caso concreto e, a tal fine, sarà necessaria una specifica valutazione dei fatti. Tra i criteri da valutarsi sono la velocità, le condizioni atmosferiche, la posizione dei veicoli, etc.
Nel caso di tamponamento le parti potranno compilare il modulo di costatazione amichevole, concordando la dinamica oppure ciascuna porte potrà dichiarare le proprie ragioni nel medesimo modulo.
In quest’ultimo caso la responsabilità potrà essere provata con altri mezzi (testimoni, conformità dei danni alla dinamica etc.).
Differentemente si potrà attendere l’arrivo degli organi di polizia che redigeranno la relazione d’incidente, individuando le varie responsabilità.
Contatti:
per leggere altri nostri articoli informativi si può visitare il sito www.studiolegalelambrate.it. Per una consulenza informativa si potrà richiedere un appuntamento telefonando al numero 02/39562550 o per email all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it. Lo Studio Legale Lambrate ha sede in Milano, via Felice Poggi n. 29.
