Alla morte di un proprio caro, l’erede può scoprire di essere stato indicato, al pari di altri, come beneficiario di una polizza vita.
La polizza vita è un contratto di assicurazione che comporta la corresponsione di un indennizzo a favore dei beneficiari indicati nel contratto, al verificarsi della morte del soggetto che l’ha contratta. Questo comporta che, al solo verificarsi della morte del contraente, il beneficiario può rivolgersi direttamente all’assicuratore per ottenere il premio di polizza.
Il contraente potrà indicare nella polizza il nome dei beneficiari oppure, più genericamente, potrà designare beneficiari “gli eredi”.
In questo secondo caso, l’indennizzo di polizza deve essere liquidato in quote uguali agli eredi beneficiari se non è specificato diversamente.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini richiamano, sul punto, la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, resa dalle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza del 30 aprile 2021, n. 11421, la quale ha statuito che “La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo”.
Per la liquidazione del premio di polizza non rileva, quindi, la qualità dell’erede secondo le regole successorie, salvo che non sia espressamente disposto diversamente dal contraente.
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