Tutti sanno che il conduttore è tenuto a pagare il canone di locazione e le spese condominiali.
L’art. 9, primo comma, della Legge n. 392 del 27/07/1978, precisa, infatti, che “sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni”.
Cosa può fare il locatore se il conduttore non versa le spese condominiali contestando il consuntivo di spesa?
La Giurisprudenza di legittimità si è occupata proprio di comprendere quale documentazione deve allegare il locatore che esiga il pagamento degli oneri condominiali.
Innanzitutto, in caso di contestazione, il locatore ha l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto.
Si tratta, dunque, di verificare se sia sufficiente che il locatore produca il rendiconto approvato dal condominio o se debba, altresì, corredarlo dei documenti giustificativi.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29329 del 13-11-2019 ha precisato che “non è configurabile un onere del locatore di premunirsi dei documenti in previsione di possibili contestazioni del conduttore, tanto più che la Legge sopra richiamata, garantisce al conduttore il diritto di prenderne visione, ovviamente presso l’amministratore, che li custodisce”.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano dunque che “il locatore soddisfa il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore approvati dai condomini”. Spetta, quindi, al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l’esibizione a norma degli artt. 210 e ss Cod. Proc. Civ.
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