Forse non tutti sanno che gli eredi hanno diritto a richiedere la documentazione afferenti ai rapporti bancari intrattenuti dal de cuius.
Tale diritto è pacifico e trova fondamento in diverse disposizioni normative. Prime tra tutte, ricordiamo il Testo unico bancario.
L’art. 119, comma 4, del Testo unico bancario stabilisce, infatti, che chi succede all’erede a qualunque titolo ha diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione bancaria con riguardo alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dalla data della richiesta.
Dunque, l’erede che vuole avere copia della documentazione bancaria deve presentare un’idonea richiesta nella quale deve indicare la sua qualifica di erede, suffragata da idonea documentazione.
Ai fini del reperimento della documentazione non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia. È sufficiente, infatti, che l’erede fornisca gli elementi minimi indispensabili per consentire alla Banca l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati del soggetto titolare del rapporto.
Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, avvocati dello Studio Legale Lambrate
Il diritto ad avere copia della documentazione bancaria è di fondamentale importanza nelle controversie di natura ereditaria: le movimentazioni bancarie sono indispensabili per appurare se in vita il de cuius ha effettuato disposizioni donative che hanno leso i diritti di alcuni eredi, a vantaggio di altri.
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