Nel caso delle multe non pagate, gli Enti locali possono utilizzare la procedura dell’ingiunzione di pagamento, anziché avvalersi dell’Agenzia di riscossione.
Tuttavia, questa procedura può essere attivata con il rispetto dell’iter indicato dalla Legge.
Per le multe inferiori ad euro 1.000,00 il Comune deve, prima di notificare l’ingiunzione di pagamento, inviare per posta ordinaria il dettaglio del debito.
A stabilirlo è l’art. 1, comma 544, L. 228/2012, il quale, statuisce che la notifica dell’ingiunzione di pagamento deve essere necessariamente preceduta, almeno 120 giorni prima, dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
L’ingiunzione è quindi nulla, qualora l’ingiunzione di pagamento venga notificata al debitore senza la preventiva comunicazione del dettaglio della posizione debitoria.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini poi evidenziano come il verbale di contestazione deve essere anche allegato all’ingiunzione, altrimenti è possibile contestare il vizio di insufficiente motivazione.
A stabilirlo è l’art. 3, comma 3°, D.Lgs. n. 241/1990 così come modificato dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Pure la mancanza di questo adempimento può rendere invalido l’atto ad ogni effetto di Legge.
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