L’acquisto di un immobile per il tramite di un’agenzia immobiliare fa sorgere in capo a quest’ultima il diritto a ricevere un compenso per l’attività prestata.
Quello che forse molti non sanno è che l’agente immobiliare matura il diritto a richiedere il compenso anche se la compravendita immobiliare non viene perfezionata e il potenziale acquirente non diviene proprietario dell’immobile opzionato.
L’art. 1755 Cod. Civ., infatti, stabilisce che l’agente immobiliare, in qualità di mediatore, ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (venditore e compratore) se l’affare viene concluso per effetto della sua opera.
Quando l’affare può dirsi concluso se le parti, per svariate ragioni, non perfezionano la compravendita?
Sul punto, la Giurisprudenza ha precisato che: “Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato” (Cass. Civ. n. 30083/2019).
Ne consegue, dunque, che il mediatore non ha diritto a richiedere la provvigione nel caso in cui le parti abbiano concluso un mero patto di opzione o idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un “preliminare di preliminare”.
Contatti:
Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02/39562550 o inviando un’email all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it. Visita anche www.studiolegalelambrate.it, nella sezione news giuridiche sono disponibili articoli informativi sulle ultime novità giurisprudenziali.
