Il bambino si fa male all’uscita dalla Scuola: è responsabile l’Istituto Scolastico?

Terminate le meritate vacanze, a settembre si ritorna alla quotidianità, gli adulti riprendono l’attività lavorativa e i bambini ricominciano la Scuola.
È opportuno sapere che l’Istituto Scolastico ha precisi obblighi di controllo e di vigilanza nei confronti dei minori, dal momento in cui accedono all’edificio scolastico fino a quando vengono riconsegnati ai genitori.
Tanto significa, dunque, che l’Istituto Scolastico è responsabile per ogni danno occorso agli alunni che si sia verificato sia durante le ore scolastiche, sia al momento dell’uscita dalla struttura.
In particolare, di recente, la Giurisprudenza ha condannato un Istituto Scolastico a risarcire il danno patito da un minore che, mentre si accingeva ad uscire dalla scuola correndo, ha urtato contro la porta d’uscita di vetro.
In un simile caso, infatti, la Giurisprudenza ha affermato la responsabilità dell’Istituto Scolastico ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ. con ciò precisando che “non può esimere la scuola da responsabilità la circostanza che il minore corra al momento dell’uscita, trattandosi di una condotta del tutto prevedibile e frequente nei minori in tenera età” (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 26 luglio 2019, n. 20285).
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, titolari dello Studio Legale Lambrate, precisano che “l’art. 2051 Cod. Civ. prevede una ipotesi di responsabilità di natura oggettiva. Ciò significa che tale responsabilità sussiste ogni qualvolta la cosa custodita abbia provocato un danno ad un soggetto terzo, e ciò a prescindere che si possa muovere o meno un rimprovero di colpa al custode (che in questo caso è la scuola)”.
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