Come ogni cittadino sa, la Legge impone che i veicoli a motore siano necessariamente assicurati per la responsabilità civile, onde potere circolare sulle strade pubbliche.
In particolare, è l’art. 193, primo comma, Codice della Strada, ad imporre ai veicoli a motore l’obbligo di circolare sulla strada con la copertura assicurativa.
L’assicurazione obbligatoria ha la funzione di tenere indenne il proprietario ed il conducente dalla responsabilità civile per i danni causati a terzi, conducenti, trasportati e pedoni, in occasione della circolazione del mezzo.
Se il veicolo circola senza assicurazione il citato articolo del Codice della Strada prevede che la violazione venga contestata con la comminazione di una sanzione importante.
Così, l’art. 193, secondo comma, Codice della Strada, statuisce una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 849,00 ad un massimo di euro 3.396,00, oltre al sequestro del veicolo non assicurato.
L’autovettura, quindi, deve essere custodita in un luogo non soggetto a pubblico passaggio e resterà ferma fino al suo dissequestro.
L’avv. Alessandra Giordano e l’avv. Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate precisano che “per ottenere il dissequestro del veicolo è opportuno pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, pagare le eventuali spese di custodia e trasporto del veicolo sequestrato e attivare una polizza assicurativa per almeno sei mesi.
Dopodiché, cioè espletati questi necessari adempimenti, si potrà depositare istanza di dissequestro del mezzo.
Attenzione: in caso di inerzia del trasgressore, il veicolo rischia di essere confiscato!”
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