Quando chiamato all’eredità è un minore o una persona interdetta o inabilitata, la legge prevede che l’eredità possa essere accettata solo con beneficio di inventario.
L’accettazione beneficiata dell’eredità impedisce al patrimonio del defunto di confondersi con quello dell’erede; in questo modo l’erede risponde di eventuali debiti del de cuius soltanto con il patrimonio ereditario, evitando che i creditori del de cuius possano aggredire anche il patrimonio dell’erede.
Per poter accettare l’eredità con beneficio di inventario, il genitore esercente la patria potestà genitoriale sul minore, deve richiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare il quale tutela, appunto, i diritti del minore.
Ottenuta l’autorizzazione del Giudice Tutelare, il minore può accettare l’eredità con beneficio di inventario e redigere l’inventario dei beni costituenti il patrimonio ereditario.
L’accettazione con beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere nominato dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e viene inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.
Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate precisano che “come detto, l’accettazione beneficiata è obbligatoria per i minori; la giurisprudenza, infatti, in più occasioni ha ribadito che ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede”.
Ciò anche quando il minore o l’incapace sia nel possesso dei beni ereditari; queste categorie di soggetti, infatti, non decadono dal diritto di accettare l’eredità con beneficio di inventario anche se non hanno predisposto l’inventario decorsi tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Contatti:
Per maggiori approfondimenti scrivi una e-mail a info@studiolegalelambrate.it o telefona al numero 02.39562550 o visita il sito internet www.studiolegalelambrate.it.
