Nei precedenti articoli abbiamo ricordato di prestare attenzione agli assegni vecchi, quelli senza la scritta “non trasferibile” perché la loro emissione e il loro incasso comporta importanti sanzioni.
In particolare, per chi emette o incassa assegni trasferibili, il D.lgs 231/2007 riserva un’ingente sanzione amministrativa determinata in un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00.
L’elevato carico sanzionatorio è stato oggetto di dure contestazioni perché la normativa, seppur concepita per combattere il fenomeno dell’antiriciclaggio e del finanziamento di attività di terrorismo, colpisce anche onesti cittadini che si sono resi colpevoli di una mera dimenticanza.
Non tutti sanno che il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha previsto una disciplina più favorevole per i cittadini, limitando le importanti sanzioni sopra citate.
In particolare, il novellato art. 63 D.lgs 231/2007 al comma 1-bis prevede un’importante riduzione delle sanzioni per chi ha trasferito, con assegno privo della clausola di non trasferibilità, importi inferiori ad euro 30.000,00. In questo caso l’entità della sanzione minima sarà limitata al 10% dell’importo trasferito; sempre che il cittadino dimostri che la violazione non sia grave e che sia dipesa da mera dimenticanza.
Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate precisano che “non è automatico che venga applicata la sanzione minima pari al 10% dell’importo trasferito: al cittadino è rimessa la prova circa la bontà dell’operazione. Pertanto, non appena ricevuto l’avviso di accertamento della violazione di cui all’art. 49, comma 5, D. lgs 231/2007, sarà opportuno depositare una memoria difensiva nella quale verrà documentata ogni circostanza utile atta a legittimare l’applicazione della nuova normativa più favorevole”.
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