Acquistare una casa è come realizzare un sogno: attenzione ad evitare che si trasformi in un incubo.
Nella fase delle trattative per l’acquisto dell’immobile tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della buona fede contrattuale.
Parte venditrice, infatti, deve garantire l’assenza di vizi sull’immobile, la sua conformità alla situazione catastale, alle regole urbanistiche e l’assenza di situazioni pregiudizievoli.
In caso di mediazione immobiliare, l’agente immobiliare deve fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza.
È costante, infatti, l’orientamento secondo cui “il mediatore è responsabile nei confronti del Cliente se, conoscendo o potendo conoscere i vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore” (Cass. Civ. n. 69268/2012).
Quindi, prima ancora della stipula del contratto preliminare, l’acquirente deve essere informato di ogni circostanza utile che lo possa indurre ad effettuare un’offerta consapevole.
Se, una volta visto e gradito l’immobile, si procede alla stipula del contratto preliminare, a tutela delle parti, è opportuno sapere che il termine entro il quale addivenire a rogito non è di per sè essenziale. In pratica, non è d’obbligo addivenire al rogito notarile entro il termine indicato nel preliminare, salvo non si qualifichi il termine come essenziale.
Solo in questo ultimo caso, la scadenza disattesa dello stesso termine provoca di diritto la risoluzione del contratto ex art. 1457 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Sul punto, gli avvocati dello Studio Legale Lambrate precisano che non sono sufficienti espressioni generiche quali “le parti convengono che stipuleranno definitivo entro e non oltre il…”.
Pertanto, è opportuno indicare il motivo per il quale, decorso il termine per il rogito, le parti perderebbero l’utilità per l’acquisto o per la vendita.
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